mercoledì 23 febbraio 2011

Conciliazione e Certificazione

Conciliazione e Certificazione:nuove prospettive per i Consulenti del Lavoro
La Fondazione Studi ha organizzato i corsi sulla mediazione civile e commerciale che stanno ricevendo, presso i Consigli Provinciali, un gradimento elevato con iscrizioni numerosissime. Il 20 marzo entrerà in vigore la nuova normativa che riconosce l'istituto della Conciliazione e la nuova Certificazione dei contratti presso i consulenti del lavoro, salvo le eccezioni previste dal Milleproroghe che incideranno marginalmente sulla professione dei consulenti del lavoro. Le iscrizioni ai corsi sono numerosissime e provengono da quasi tutto il territorio nazionale, tranne alcune eccezioni.
La provincia di Lecce, ad esempio, conta pochissime prenotazioni poiché il Presidente dell’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Lecce non ha dato corso ad un preciso invito della Fondazione Studi. Quest'ultimo organismo ha formulato ed inviato una esplicita comunicazione promuovendo l’organizzazione dei corsi presso tutti i Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro.
La Fondazione Studi, nella comunicazione d’inizio dei corsi inviata ai primi di febbraio, aveva espressamente invitato i Consigli Provinciali “a volere dare massima diffusione agli iscritti della presente comunicazione”, e pertanto i Consulenti del Lavoro della provincia di Lecce, causa l’omessa capillare diffusione di tale comunicazione, sono stati privati della possibilità di valutare l’importanza dell’offerta formativa; ancor più se si considera che le "Commissioni di Concilizione e di Certificazione" sono nominate dai Consigli Provinciali e per i componenti è previsto un obbligo di formazione specifica per il tramite della Fondazione Studi del Consiglio Nazionale.

mercoledì 2 febbraio 2011

Dichiarazione Iva autonoma entro febbraio

  • Le novità introdotte dal D.L. 78/2009 precludono l’esonero dalla presentazione della comunicazione dati iva a quei contribuenti che non hanno la possibilità di presentare la dichiarazione Iva al di fuori della dichiarazione unificata, ossia coloro che riscontrano un conguaglio annuale a debito.
    Ciò crea una disparità di trattamento tra i contribuenti creditori e debitori non consentendo a questi ultimi la possibilità di anticipare la presentazione della dichiarazione annuale Iva e, conseguentemente, di non trasmettere la comunicazione dati Iva.
    L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1 del 25 gennaio 2011 ha quindi cambiato orientamento ritenendo valida la possibilità anche per i debitori di sganciare la dichiarazione Iva da Unico.
    In sostanza indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale, tutti i soggetti passivi d’imposta possono presentare la dichiarazione Iva entro il mese di febbraio di ciascun anno e, in tale ipotesi, sono esonerati dall’obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati Iva.
    Pertanto la presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale Iva, comporta che:
  • il versamento del saldo annuale deve essere effettuato entro il 16 marzo in un’unica soluzione ovvero rateizzando da tale data le somme dovute, maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ciascuna rata successiva alla prima
  • non si può differire il pagamento dell’imposta alle scadenze di Unico.

lunedì 10 gennaio 2011

Collegato Lavoro

Convegno sul Collegato Lavoro
Dati gli argomenti proposti, si preannuncia interessante un convegno organizzato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Taranto, giovedì 13 gennnaio 2011, presso l’Appia Palace Hotel di Massafra (TA), S.S. Appia Km.633, avente per oggetto “approfondimenti” sul Collegato Lavoro.
I lavori avranno inizio alle h.14,30, con la registrazione dei partecipanti cui seguiranno i saluti di Claudio Cavaliere, Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine Consulenti del Lavoro di Taranto.
I lavori del Convegno saranno moderati da G. Prudenzano, segretario dell’Ordine Consulenti del Lavoro di Taranto ed i relatori P. Staropoli, L. De Compari e C. Cavaliere tratteranno argomenti su “Le controversie di lavoro e le nuove conciliazioni”, “Accesso ispettivo e verbalizzazioni”, “La certificazione dei contratti di lavoro
Nel corso del convegno interverranno M. E. Calderone, Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine Consulenti del Lavoro, e R. De Luca, , Presidente Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.
Dopo gli interventi liberi e le risposte ai quesiti il convegno vedrà la chiusura dei lavori alle h.19,00.
Prossimi Appuntamenti avente per oggetto “approfondimenti” sul Collegato Lavoro: Matera (14/01), Teramo (11/02), Torino (25/02)

Accertamento

Nuovi accertamenti esecutivi, niente sanzione per omesso versamento
Il coordinamento tra vecchio e nuovo regime, previsto dalla legge, esclude l’irrogazione di qualsiasi sanzione «aggiuntiva»
A decorrere dal 1° luglio 2011, gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto i periodi d’imposta 2007 e successivi avranno la caratteristica di essere atti immediatamente esecutivi nel senso che decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento di quanto accertato, senza che sia stato effettuato l’adempimento e previo affidamento delle somme dovute, l’agente della riscossione potrà procedere ad esecuzione forzata.In proposito, dovrà essere inserita nella motivazione di detti atti “l’intimazione ad adempiere, entro il termine per la proposizione del ricorso, all’obbligo del pagamento degli importi negli stessi indicati”, oppure, in caso di tempestiva impugnazione, degli importi dovuti a titolo provvisorio.
Cosa accade se il contribuente non adempie entro i termini di legge: nell’ipotesi di tardivo oppure omesso versamento non potrebbero trovare applicazione le sanzioni di cui all’art. 13, comma 2 del DLgs. n. 471 del 1997.Infatti, la norma richiamata disciplina unicamente le sanzioni irrogabili in ipotesi di omessi o ritardati versamenti diretti, ossia i versamenti per i quali assume un ruolo di centralità la figura del contribuente il quale dichiara e assolve il proprio debito tributario, con l’Amministrazione finanziaria interessata al riscontro della correttezza dell’adempimento: nel caso di specie, al contrario, il contribuente “subisce” la riscossione coattiva da parte dell’Amministrazione che si trasforma da spettatrice a parte attiva attraverso l’intimazione ad adempiere al pagamento di tributi e sanzioni accertati.
Del resto, anche oggi nessuna sanzione per omesso o ritardato versamento può essere irrogata nell’ipotesi in cui un contribuente, destinatario di un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette, non versi gli importi accertati: in un caso del genere, infatti, l’Ufficio procederà all’iscrizione a ruolo di dette somme e al contribuente verrà notificata una cartella di pagamento senza applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento; neppure nell’ipotesi di mancato pagamento della cartella al contribuente verrà irrogata alcuna sanzione, ma verranno applicati gli interessi di mora nonché i compensi della riscossione nella misura del 9%.
Inoltre, a conferma della non applicabilità delle sanzioni di cui si discute agli omessi versamenti conseguenti alla notifica dei nuovi accertamenti “esecutivi” è sufficiente richiamare il disposto dell’art. 29, comma 1, lett. g) del DL 78/2010 il quale contempla come “i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) (accertamenti esecutivi, ndr), ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni del presente comma”.
Il DLgs. 471/97 deve “coordinarsi” con quanto disposto dal DL 78/20110
Pertanto, l’articolo 13, comma 2 del DLgs n. 471/1997, nella parte in cui dispone che “fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 (30% dell’importo non versato, ndr), si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto” deve trovare coordinamento con quanto previsto dalle nuove disposizioni in materia di accertamenti esecutivi.
Quindi, procedendo con il nuovo riferimento, la corretta lettura del secondo comma dell’art. 13 non può che essere la seguente: “fuori dei casi di tributi (iscritti a ruolo) affidati agli agenti della riscossione ex art. 29 del DL 78/2010, la sanzione prevista al comma 1 (30% dell’importo non versato, ndr), si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto”.Con ciò, escludendo l’applicazione delle sanzioni per ritardato od omesso versamento agli accertamenti “esecutivi” che verranno notificati a decorrere dal 1° luglio 2011, e tale da parificare il nuovo sistema a quello attuale che, come detto, nella fattispecie in esame non contempla alcuna ulteriore sanzione.

http://www.eutekne.info/Sezioni/Articolo_Print.aspx?ID=313271

mercoledì 5 gennaio 2011

Sistri: ulteriore rinvio

Sistri, a regime dal 1° giugno 2011
- Dal 1° giugno 2011 parte il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, chiamato Sistri
È in arrivo un nuovo decreto ministeriale che riscrive nuovamente il calendario per le imprese obbligate al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri). Il nuovo sistema, che consente di abbandonare la tracciabilità cartacea (registri e formulari), diventerà pienamente operativo a partire dal 1° giugno 2011 e non più dal 1° gennaio 2011. Differito anche il termine per la dichiarazione annuale prevista entro il 31 dicembre 2010 che si sposta al 30 aprile 2011 (c.d. “Mudino”). Lo slittamento si è reso necessario in quanto il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, che a regime coinvolgerà circa un milione di soggetti, si sta scontrando con una serie di ostacoli: ritardi nella distribuzione dei dispositivi Usb e nell’installazione delle black box, malfunzionamenti dell’hardware e del software.
Fonte: Il Sole 24 Ore
http://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/13922-sistri-a-regime-dal-1-giugno-2011.html

giovedì 30 dicembre 2010

Milleproroghe

Tempo fino al 31 marzo 2011 per denunciare i c.d. «immobili fantasma» e per la comunicazione mensile delle ritenute da parte dei sostituti d’imposta
Si segnalano le principali proroghe fiscali.È differito al prossimo 31 marzo (era fissato al 31 dicembre 2010) il termine entro cui denunciare, tramite la procedura DOCFA di cui al DM n. 701/1994, i fabbricati non iscritti in Catasto (c.d. “immobili fantasma”), ivi inclusi gli ex rurali, individuati dall’Agenzia del Territorio nel triennio 2007-2009 (più precisamente sono quelli individuati nel territorio dei Comuni elencati nei comunicati dell’Agenzia del Territorio pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2009) ed i fabbricati che, sebbene censiti in Catasto, sono stati oggetto di interventi edilizi non denunciati che hanno determinato variazioni di consistenza ovvero di destinazione.Decorso il suddetto termine del 31 marzo 2011, con riferimento ai c.d. “immobili fantasma”, qualora il possessore non abbia provveduto a denunciarli, l’Agenzia del Territorio iscriverà transitoriamente una rendita presunta (art. 19, comma 10 del DL n. 78/2010), sulla cui base dovranno essere assolti gli obblighi fiscali.
In tema di tasse automobilistiche e IRAP, le Regioni che hanno emanato disposizioni legislative in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti dalla normativa statale devono adeguare i loro ordinamenti entro il 31 marzo 2011.
In relazione alle modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, il decreto Milleproroghe dispone lo slittamento al 31 marzo 2011 del termine, di cui all’art. 64, comma 3 del DLgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), entro cui non sarà più consentito l’accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d’identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi.
Per quanto concerne la comunicazione mensile all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta è stabilito che la stessa dovrà essere presentata in via telematica a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al 31 marzo 2011. Si tratta del c.d. “770 mensile”, che consiste in una nuova comunicazione che i soggetti obbligati al rilascio delle certificazioni di lavoro dipendente dovranno trasmettere mensilmente, e non più annualmente, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. La stessa dovrà contenere i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.
Con riferimento agli enti pubblici, è prorogato al 31 marzo 2011 il termine:- per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2007, di cui all’art. 1, comma 526 della L. n. 296/2006;- per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, di cui all’art. 1, comma 527 della L. n. 296/2006;- per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2008, di cui all’art. 66, commi 3, 5 e 14 del DL n. 112/2008 (convertito dalla L. n. 133/2008);- dell’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003.
http://www.eutekne.info/Sezioni/Articolo_Print.aspx?ID=313272

mercoledì 29 dicembre 2010

770 mensile

Slitta di 3 mesi il 770 mensile
Slitta di tre mesi il report mensile all'agenzia delle Entrate sulle ritenute effettuate in busta paga dai datori di lavoro (il cosiddetto 770 mensile). Il decreto legge milleproroghe in attesa di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» concede tempo fino al 31 marzo. A introdurre la mensilizzazione è stata la finanziaria 2008 che ha previsto una semplificazione degli adempimenti dei sostituti d'imposta: i soggetti obbligati al rilascio delle certificazioni di lavoro dipendente devono comunicare, mensilmente e non più annualmente, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni
http://www.informatsrl.it/bin/Rassegna_stampa_Lavoro_del_29.12.2010.pdf
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