mercoledì 28 gennaio 2009

Iscritti alla Gestione separata

Circ. INPS 28/01/09
Misura delle aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2009:
a) 25,72 per cento (25,00 aliquota IVS più 0,72 di aliquota aggiuntiva), per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
b) 17,00 per cento, per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.
Massimale di reddito ai fini del versamento e minimale di reddito ai fini dell’accredito
Le aliquote sono applicabili ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito, previsto per l’anno 2009, pari ad euro 91.507,00 (art. 2, c. 18, della legge n. 335/95).Per quanto concerne l’accredito dei contributi mensili, basato sul minimale di reddito per l’anno 2009, detto minimale è pari ad euro 14.240,00.
Pertanto, gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 17 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 2420,80, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 25,72 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad euro 3662,53 (di cui 3560,00 ai fini pensionistici).
La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente rimane nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3), così come è immutata la ripartizione tra associante ed associato in partecipazione, pari rispettivamente al 55 per cento e al 45 per cento.
Il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 (telematico nel caso dei titolari di partita IVA).
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