mercoledì 27 gennaio 2010

Part-time nell'edilizia

La circolare INPS n.6/2010 fornisce chiarimenti in merito alla disciplina contributiva dei contratti part-time nel settore edile, stipulati in eccedenza rispetto al limite fissato dal contratto collettivo firmato il18/06/2008. Contestualmente l'INPS indica al personale ispettivo le modalità operative in relazione a tale fattispecie.

Al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di lavoro sommerso ed irregolare, il vigente CCNL del settore Edilizia Industria, disciplina il lavoro a tempo parziale; in particolare l’articolo 78 del CCNL, dopo aver previsto il part-time orizzontale, verticale e misto, stabilisce che:“... un'impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato”. Dispone inoltre che: “Resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa”. Pertanto, una volta raggiunta la percentuale del 3% del totale dei lavoratori a tempo indeterminato, o superato il limite del 30% degli operai a tempo pieno, ogni ulteriore contratto a tempo parziale, viola le regole contrattuali.
Il predetto limite del 3% vale per le assunzioni part-time effettuate dopo l’entrata in vigore del nuovo CCNL, escludendo dal calcolo i part-time già stipulati a tale data.
Istituto caratteristico per i lavoratori del settore edile è quello della contribuzione virtuale, che trova applicazione ove non si verifichi l'impiego del lavoratore per tutto l'orario contrattualmente previsto e tale minore prestazione lavorativa non sia dovuta ad eventi ben determinati. La contribuzione virtuale è applicata anche al part-time in edilizia ma, nel caso in cui la stipula di tale rapporto sia avvenuta in violazione del limite contrattualmente stabilito, ogni rapporto stipulato oltre tale limite comporta l’applicazione della contribuzione virtuale come se il rapporto non fosse a tempo parziale.
Pertanto, se in sede di accertamento ispettivo viene rilevato un superamento della citata percentuale dei lavoratori part-time rispetto al totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, gli Enti Previdenziali procederanno al recuperano dei benefici contributivi eventualmente fruiti con riferimento ai lavoratori che superano detto limite percentuale e con effetto dal periodo di paga successivo alla data del citato superamento.

martedì 26 gennaio 2010

Programma AR.CO

Giovedì 28 gennaio p.v., alle ore 10, presso il Centro per l'Impiego di Poggiardo (LE), si terrà un incontro informativo e di consulenza specialistica sulle opportunità di accesso ai contributi per le Aziende con le nuove assunzioni previste dal Programma AR.CO. del Ministero del Lavoro.Venerdì 29 gennaio p.v. alle ore 11,30, presso la sede del Centro per l’Impiego di Lecce (Palazzo Centrum), si terrà analogo incontro formativo.
La partecipazione è libera

venerdì 22 gennaio 2010

Compensazioni IVA

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n.1 del 15/01/10, definisce le modalità di controllo preventivo delle compensazioni dei crediti relativi all’imposta sul valore aggiunto ovvero alla cosiddetta “compensazione orizzontale” dei crediti IVA: l’uso dei crediti IVA per il pagamento, mediante modello F24, di imposte, contributi INPS, premi INAIL, e delle altre somme dovute allo Stato, alle regioni e ad altri enti previdenziali.
In particolare, l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti IVA di importo superiore a 10.000 euro può avvenire solo successivamente alla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui gli stessi risultano, e può
essere operato solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, consentendo all’Amministrazione finanziaria il controllo tempestivo tra i crediti indicati in dichiarazione e quelli utilizzati in compensazione nel modello F24.
Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
Lo scopo delle modifiche normative è quello di contrastare gli abusi dello strumento della compensazione orizzontale di crediti IVA che non risultano dalla dichiarazione annuale

L’ipotesi di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per un ammontare superiore a € 50.000, prevede l'inasprimento della sanzione (fino al 200 per cento) ed esclude, in generale, la definizione agevolata (pagamento di un quarto della sanzione irrogata).
Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti, di cui sia constatata l’esistenza, in misura superiore al limite di 10.000 euro in data precedente a quella di presentazione della dichiarazione annuale, o in misura superiore al limite di €15.000 senza che sia stato apposto sulla dichiarazione il visto di conformità, continua ad applicarsi la sanzione prevista per l'omesso versamento (30 per cento del credito indebitamente utilizzato in compensazione).
Le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2010 e riguardano i crediti esposti nelle dichiarazioni e nelle istanze presentate a partire da tale data.
La circolare n.1/2010 dell'Agenzia delle Entrate esamina tutte le principali novità introdotte dalla nuova norma.

sabato 9 gennaio 2010

Avvisi Pubblici Progettto AR.CO.

Il sito LPS (Lavoro e Politiche Sociali), 8/01/2009, pubblica "Opportunità per piccole e medie imprese dell’artigianato e del commercio".
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l'assistenza tecnica di Italia Lavoro S.p.A., finanzia a favore di piccole e medie imprese dell'artigianato e del commercio (turismo):
- contributi finalizzati all'inserimento occupazionale
- contributi finalizzati all'assistenza tecnica/consulenza specialistica
- contributi finalizzati al sostegno alla creazione d'impresa. Per ulteriori informazioni vai alla Sezione Progetti e Programmi di incentivazione al reinserimento o inserimento lavorativo
del sito://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/
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