giovedì 30 dicembre 2010

Milleproroghe

Tempo fino al 31 marzo 2011 per denunciare i c.d. «immobili fantasma» e per la comunicazione mensile delle ritenute da parte dei sostituti d’imposta
Si segnalano le principali proroghe fiscali.È differito al prossimo 31 marzo (era fissato al 31 dicembre 2010) il termine entro cui denunciare, tramite la procedura DOCFA di cui al DM n. 701/1994, i fabbricati non iscritti in Catasto (c.d. “immobili fantasma”), ivi inclusi gli ex rurali, individuati dall’Agenzia del Territorio nel triennio 2007-2009 (più precisamente sono quelli individuati nel territorio dei Comuni elencati nei comunicati dell’Agenzia del Territorio pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2009) ed i fabbricati che, sebbene censiti in Catasto, sono stati oggetto di interventi edilizi non denunciati che hanno determinato variazioni di consistenza ovvero di destinazione.Decorso il suddetto termine del 31 marzo 2011, con riferimento ai c.d. “immobili fantasma”, qualora il possessore non abbia provveduto a denunciarli, l’Agenzia del Territorio iscriverà transitoriamente una rendita presunta (art. 19, comma 10 del DL n. 78/2010), sulla cui base dovranno essere assolti gli obblighi fiscali.
In tema di tasse automobilistiche e IRAP, le Regioni che hanno emanato disposizioni legislative in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti dalla normativa statale devono adeguare i loro ordinamenti entro il 31 marzo 2011.
In relazione alle modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, il decreto Milleproroghe dispone lo slittamento al 31 marzo 2011 del termine, di cui all’art. 64, comma 3 del DLgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), entro cui non sarà più consentito l’accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d’identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi.
Per quanto concerne la comunicazione mensile all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta è stabilito che la stessa dovrà essere presentata in via telematica a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al 31 marzo 2011. Si tratta del c.d. “770 mensile”, che consiste in una nuova comunicazione che i soggetti obbligati al rilascio delle certificazioni di lavoro dipendente dovranno trasmettere mensilmente, e non più annualmente, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. La stessa dovrà contenere i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.
Con riferimento agli enti pubblici, è prorogato al 31 marzo 2011 il termine:- per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2007, di cui all’art. 1, comma 526 della L. n. 296/2006;- per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, di cui all’art. 1, comma 527 della L. n. 296/2006;- per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2008, di cui all’art. 66, commi 3, 5 e 14 del DL n. 112/2008 (convertito dalla L. n. 133/2008);- dell’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003.
http://www.eutekne.info/Sezioni/Articolo_Print.aspx?ID=313272

mercoledì 29 dicembre 2010

770 mensile

Slitta di 3 mesi il 770 mensile
Slitta di tre mesi il report mensile all'agenzia delle Entrate sulle ritenute effettuate in busta paga dai datori di lavoro (il cosiddetto 770 mensile). Il decreto legge milleproroghe in attesa di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» concede tempo fino al 31 marzo. A introdurre la mensilizzazione è stata la finanziaria 2008 che ha previsto una semplificazione degli adempimenti dei sostituti d'imposta: i soggetti obbligati al rilascio delle certificazioni di lavoro dipendente devono comunicare, mensilmente e non più annualmente, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni
http://www.informatsrl.it/bin/Rassegna_stampa_Lavoro_del_29.12.2010.pdf
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