mercoledì 23 febbraio 2011

Conciliazione e Certificazione

Conciliazione e Certificazione:nuove prospettive per i Consulenti del Lavoro
La Fondazione Studi ha organizzato i corsi sulla mediazione civile e commerciale che stanno ricevendo, presso i Consigli Provinciali, un gradimento elevato con iscrizioni numerosissime. Il 20 marzo entrerà in vigore la nuova normativa che riconosce l'istituto della Conciliazione e la nuova Certificazione dei contratti presso i consulenti del lavoro, salvo le eccezioni previste dal Milleproroghe che incideranno marginalmente sulla professione dei consulenti del lavoro. Le iscrizioni ai corsi sono numerosissime e provengono da quasi tutto il territorio nazionale, tranne alcune eccezioni.
La provincia di Lecce, ad esempio, conta pochissime prenotazioni poiché il Presidente dell’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Lecce non ha dato corso ad un preciso invito della Fondazione Studi. Quest'ultimo organismo ha formulato ed inviato una esplicita comunicazione promuovendo l’organizzazione dei corsi presso tutti i Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro.
La Fondazione Studi, nella comunicazione d’inizio dei corsi inviata ai primi di febbraio, aveva espressamente invitato i Consigli Provinciali “a volere dare massima diffusione agli iscritti della presente comunicazione”, e pertanto i Consulenti del Lavoro della provincia di Lecce, causa l’omessa capillare diffusione di tale comunicazione, sono stati privati della possibilità di valutare l’importanza dell’offerta formativa; ancor più se si considera che le "Commissioni di Concilizione e di Certificazione" sono nominate dai Consigli Provinciali e per i componenti è previsto un obbligo di formazione specifica per il tramite della Fondazione Studi del Consiglio Nazionale.

mercoledì 2 febbraio 2011

Dichiarazione Iva autonoma entro febbraio

  • Le novità introdotte dal D.L. 78/2009 precludono l’esonero dalla presentazione della comunicazione dati iva a quei contribuenti che non hanno la possibilità di presentare la dichiarazione Iva al di fuori della dichiarazione unificata, ossia coloro che riscontrano un conguaglio annuale a debito.
    Ciò crea una disparità di trattamento tra i contribuenti creditori e debitori non consentendo a questi ultimi la possibilità di anticipare la presentazione della dichiarazione annuale Iva e, conseguentemente, di non trasmettere la comunicazione dati Iva.
    L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1 del 25 gennaio 2011 ha quindi cambiato orientamento ritenendo valida la possibilità anche per i debitori di sganciare la dichiarazione Iva da Unico.
    In sostanza indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale, tutti i soggetti passivi d’imposta possono presentare la dichiarazione Iva entro il mese di febbraio di ciascun anno e, in tale ipotesi, sono esonerati dall’obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati Iva.
    Pertanto la presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale Iva, comporta che:
  • il versamento del saldo annuale deve essere effettuato entro il 16 marzo in un’unica soluzione ovvero rateizzando da tale data le somme dovute, maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ciascuna rata successiva alla prima
  • non si può differire il pagamento dell’imposta alle scadenze di Unico.

lunedì 10 gennaio 2011

Collegato Lavoro

Convegno sul Collegato Lavoro
Dati gli argomenti proposti, si preannuncia interessante un convegno organizzato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Taranto, giovedì 13 gennnaio 2011, presso l’Appia Palace Hotel di Massafra (TA), S.S. Appia Km.633, avente per oggetto “approfondimenti” sul Collegato Lavoro.
I lavori avranno inizio alle h.14,30, con la registrazione dei partecipanti cui seguiranno i saluti di Claudio Cavaliere, Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine Consulenti del Lavoro di Taranto.
I lavori del Convegno saranno moderati da G. Prudenzano, segretario dell’Ordine Consulenti del Lavoro di Taranto ed i relatori P. Staropoli, L. De Compari e C. Cavaliere tratteranno argomenti su “Le controversie di lavoro e le nuove conciliazioni”, “Accesso ispettivo e verbalizzazioni”, “La certificazione dei contratti di lavoro
Nel corso del convegno interverranno M. E. Calderone, Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine Consulenti del Lavoro, e R. De Luca, , Presidente Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.
Dopo gli interventi liberi e le risposte ai quesiti il convegno vedrà la chiusura dei lavori alle h.19,00.
Prossimi Appuntamenti avente per oggetto “approfondimenti” sul Collegato Lavoro: Matera (14/01), Teramo (11/02), Torino (25/02)

Accertamento

Nuovi accertamenti esecutivi, niente sanzione per omesso versamento
Il coordinamento tra vecchio e nuovo regime, previsto dalla legge, esclude l’irrogazione di qualsiasi sanzione «aggiuntiva»
A decorrere dal 1° luglio 2011, gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto i periodi d’imposta 2007 e successivi avranno la caratteristica di essere atti immediatamente esecutivi nel senso che decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento di quanto accertato, senza che sia stato effettuato l’adempimento e previo affidamento delle somme dovute, l’agente della riscossione potrà procedere ad esecuzione forzata.In proposito, dovrà essere inserita nella motivazione di detti atti “l’intimazione ad adempiere, entro il termine per la proposizione del ricorso, all’obbligo del pagamento degli importi negli stessi indicati”, oppure, in caso di tempestiva impugnazione, degli importi dovuti a titolo provvisorio.
Cosa accade se il contribuente non adempie entro i termini di legge: nell’ipotesi di tardivo oppure omesso versamento non potrebbero trovare applicazione le sanzioni di cui all’art. 13, comma 2 del DLgs. n. 471 del 1997.Infatti, la norma richiamata disciplina unicamente le sanzioni irrogabili in ipotesi di omessi o ritardati versamenti diretti, ossia i versamenti per i quali assume un ruolo di centralità la figura del contribuente il quale dichiara e assolve il proprio debito tributario, con l’Amministrazione finanziaria interessata al riscontro della correttezza dell’adempimento: nel caso di specie, al contrario, il contribuente “subisce” la riscossione coattiva da parte dell’Amministrazione che si trasforma da spettatrice a parte attiva attraverso l’intimazione ad adempiere al pagamento di tributi e sanzioni accertati.
Del resto, anche oggi nessuna sanzione per omesso o ritardato versamento può essere irrogata nell’ipotesi in cui un contribuente, destinatario di un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette, non versi gli importi accertati: in un caso del genere, infatti, l’Ufficio procederà all’iscrizione a ruolo di dette somme e al contribuente verrà notificata una cartella di pagamento senza applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento; neppure nell’ipotesi di mancato pagamento della cartella al contribuente verrà irrogata alcuna sanzione, ma verranno applicati gli interessi di mora nonché i compensi della riscossione nella misura del 9%.
Inoltre, a conferma della non applicabilità delle sanzioni di cui si discute agli omessi versamenti conseguenti alla notifica dei nuovi accertamenti “esecutivi” è sufficiente richiamare il disposto dell’art. 29, comma 1, lett. g) del DL 78/2010 il quale contempla come “i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) (accertamenti esecutivi, ndr), ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni del presente comma”.
Il DLgs. 471/97 deve “coordinarsi” con quanto disposto dal DL 78/20110
Pertanto, l’articolo 13, comma 2 del DLgs n. 471/1997, nella parte in cui dispone che “fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 (30% dell’importo non versato, ndr), si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto” deve trovare coordinamento con quanto previsto dalle nuove disposizioni in materia di accertamenti esecutivi.
Quindi, procedendo con il nuovo riferimento, la corretta lettura del secondo comma dell’art. 13 non può che essere la seguente: “fuori dei casi di tributi (iscritti a ruolo) affidati agli agenti della riscossione ex art. 29 del DL 78/2010, la sanzione prevista al comma 1 (30% dell’importo non versato, ndr), si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto”.Con ciò, escludendo l’applicazione delle sanzioni per ritardato od omesso versamento agli accertamenti “esecutivi” che verranno notificati a decorrere dal 1° luglio 2011, e tale da parificare il nuovo sistema a quello attuale che, come detto, nella fattispecie in esame non contempla alcuna ulteriore sanzione.

http://www.eutekne.info/Sezioni/Articolo_Print.aspx?ID=313271

mercoledì 5 gennaio 2011

Sistri: ulteriore rinvio

Sistri, a regime dal 1° giugno 2011
- Dal 1° giugno 2011 parte il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, chiamato Sistri
È in arrivo un nuovo decreto ministeriale che riscrive nuovamente il calendario per le imprese obbligate al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri). Il nuovo sistema, che consente di abbandonare la tracciabilità cartacea (registri e formulari), diventerà pienamente operativo a partire dal 1° giugno 2011 e non più dal 1° gennaio 2011. Differito anche il termine per la dichiarazione annuale prevista entro il 31 dicembre 2010 che si sposta al 30 aprile 2011 (c.d. “Mudino”). Lo slittamento si è reso necessario in quanto il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, che a regime coinvolgerà circa un milione di soggetti, si sta scontrando con una serie di ostacoli: ritardi nella distribuzione dei dispositivi Usb e nell’installazione delle black box, malfunzionamenti dell’hardware e del software.
Fonte: Il Sole 24 Ore
http://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/13922-sistri-a-regime-dal-1-giugno-2011.html

giovedì 30 dicembre 2010

Milleproroghe

Tempo fino al 31 marzo 2011 per denunciare i c.d. «immobili fantasma» e per la comunicazione mensile delle ritenute da parte dei sostituti d’imposta
Si segnalano le principali proroghe fiscali.È differito al prossimo 31 marzo (era fissato al 31 dicembre 2010) il termine entro cui denunciare, tramite la procedura DOCFA di cui al DM n. 701/1994, i fabbricati non iscritti in Catasto (c.d. “immobili fantasma”), ivi inclusi gli ex rurali, individuati dall’Agenzia del Territorio nel triennio 2007-2009 (più precisamente sono quelli individuati nel territorio dei Comuni elencati nei comunicati dell’Agenzia del Territorio pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2009) ed i fabbricati che, sebbene censiti in Catasto, sono stati oggetto di interventi edilizi non denunciati che hanno determinato variazioni di consistenza ovvero di destinazione.Decorso il suddetto termine del 31 marzo 2011, con riferimento ai c.d. “immobili fantasma”, qualora il possessore non abbia provveduto a denunciarli, l’Agenzia del Territorio iscriverà transitoriamente una rendita presunta (art. 19, comma 10 del DL n. 78/2010), sulla cui base dovranno essere assolti gli obblighi fiscali.
In tema di tasse automobilistiche e IRAP, le Regioni che hanno emanato disposizioni legislative in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti dalla normativa statale devono adeguare i loro ordinamenti entro il 31 marzo 2011.
In relazione alle modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, il decreto Milleproroghe dispone lo slittamento al 31 marzo 2011 del termine, di cui all’art. 64, comma 3 del DLgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), entro cui non sarà più consentito l’accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d’identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi.
Per quanto concerne la comunicazione mensile all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta è stabilito che la stessa dovrà essere presentata in via telematica a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al 31 marzo 2011. Si tratta del c.d. “770 mensile”, che consiste in una nuova comunicazione che i soggetti obbligati al rilascio delle certificazioni di lavoro dipendente dovranno trasmettere mensilmente, e non più annualmente, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. La stessa dovrà contenere i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.
Con riferimento agli enti pubblici, è prorogato al 31 marzo 2011 il termine:- per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2007, di cui all’art. 1, comma 526 della L. n. 296/2006;- per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, di cui all’art. 1, comma 527 della L. n. 296/2006;- per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2008, di cui all’art. 66, commi 3, 5 e 14 del DL n. 112/2008 (convertito dalla L. n. 133/2008);- dell’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003.
http://www.eutekne.info/Sezioni/Articolo_Print.aspx?ID=313272

mercoledì 29 dicembre 2010

770 mensile

Slitta di 3 mesi il 770 mensile
Slitta di tre mesi il report mensile all'agenzia delle Entrate sulle ritenute effettuate in busta paga dai datori di lavoro (il cosiddetto 770 mensile). Il decreto legge milleproroghe in attesa di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» concede tempo fino al 31 marzo. A introdurre la mensilizzazione è stata la finanziaria 2008 che ha previsto una semplificazione degli adempimenti dei sostituti d'imposta: i soggetti obbligati al rilascio delle certificazioni di lavoro dipendente devono comunicare, mensilmente e non più annualmente, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni
http://www.informatsrl.it/bin/Rassegna_stampa_Lavoro_del_29.12.2010.pdf

sabato 20 novembre 2010

Sistema di tracciabilità dei rifiuti

SISTRI a partire dal 1° gennaio 2011
Il Ministero dell’Ambiente, con il DM 28 settembre 2010, ha fatto slittare i termini della fase sperimentale

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2010 il decreto del Ministero dell’Ambiente datato 28 settembre 2010 che ha di fatto posticipato al 1° gennaio 2011 l’avvio del nuovo Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).Formalmente il sistema, istituito con il DM 17 dicembre 2009, in attuazione dell’art. 189 del DLgs. n. 152/2006 (c.d. “Codice dell’ambiente”) e dell’art. 14-bis del DL n. 78/2009 (convertito nella L. n. 102/2009), è operativo dal 1° ottobre 2010 così come stabilito dal DM 9 luglio 2010.
Iniziata la fase sperimentale per i soggetti in possesso dei dispositivi
Per tutti i soggetti che sono già in possesso dei dispositivi elettronici (chiavette USB, apparecchiature di monitoraggio per discariche e inceneritori e per i trasportatori, black box), quindi, dall’inizio del mese è iniziata la fase sperimentale del nuovo sistema che può essere utilizzato insieme alle tradizionali modalità di tenuta delle scritture ambientali (registri e formulari) riguardanti la produzione e la gestione dei rifiuti fino a fine anno.Il DM ha differito due termini: quello previsto per la distribuzione dei dispositivi elettronici, fissato al 30 novembre, e quello della fase sperimentale che terminerà il 31 dicembre 2010.

Il termine, precedentemente fissato al 12 settembre, per il completamento della distribuzione dei dispositivi USB e per l’installazione delle black box, infatti, non poteva essere rispettato da più di 60 mila imprese (su un totale di 280 mila circa interessate al nuovo sistema informatico) a causa dei numerosi ritardi nella distribuzione del dispositivo USB (si veda “Sistema di tracciabilità dei rifiuti: nuove scadenze e nuovi adempimenti” del 30 marzo 2010). Ritardi che sono dovuti sia alla difficoltà di raggiungere tutti i destinatari, sia alle centinaia di appuntamenti fissati che sono “saltati” a causa della mancata presentazione dei soggetti interessati.
Relativamente al regime sanzionatorio, il decreto in oggetto stabilisce che durante la fase di sperimentazione del SISTRI, che terminerà per tutti alla fine del mese di dicembre, rimangono sanzionabili esclusivamente le fattispecie relative a violazioni degli adempimenti relativi a registri e formulari, di cui agli articoli 190 e 193 del DLgs. n. 152/2006 (articolo 12 comma 2 del DM 17 dicembre 2009).

Conseguentemente, le sanzioni per il SISTRI si applicheranno a partire da gennaio 2011.

venerdì 12 marzo 2010

Sostegno del Reddito

  1. La cir.INPS n.36 del 09/03/2010 fornisce le istruzioni per beneficiare delle indennità nei casi di cessazione del rapporto di collaborazione, tali disposizioni riguardano i collaboratori a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata (quindi con aliquota 25,72% nel 2009 e 26,72 nel 2010)
    L’erogazione di tale indennità è ammessa al verificarsi dell’evento “fine lavoro”, rilevabile dalle comunicazioni obbligatorie che il committente è tenuto ad inviare anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro. Gli interessati devono presentare domanda secondo apposita modulistica e previa dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di qualificazione professionale.
    Per aver diritto all’indennità devono sussistere, in via congiunta, le seguenti condizioni:
    monocommitenza: i collaboratori devono svolgere la propria attività esclusivamente per un unico committente, riferita all’ultimo rapporto di lavoro, ossia quello per il quale si è verificato l’evento di “fine lavoro”;
    dato reddituale riferito all’anno precedente: per il 2010 si deve considerare il reddito lordo percepito nell’anno 2009 e compreso tra 5.000 euro e 20.000 euro;
    accredito contributivo nell’anno di riferimento: deve essere accreditata presso la gestione separata nell’anno di riferimento almeno una mensilità;
    assenza contratto di lavoro: i collaboratori devono risultare senza contratto di lavoro da almeno due mesi;
    accredito contributivo nell’anno precedente: devono essere accreditate, nell’anno precedente, nella gestione separata almeno tre mensilità.
    La domanda deve essere presentata dall’interessato, alla sede INPS territorialmente competente entro 30 giorni dalla data di fine lavoro.
    La prestazione consiste nella liquidazione di un’indennità una tantum, pari al 30 % del reddito percepito nell’anno 2009 e, comunque, non superiore ai 4.000 euro per la richiesta formulata nel corrente anno.

martedì 16 febbraio 2010

Incentivo all'Assunzione

Il collega Marco MARINO ci riporta la notizia su un nuovo avviso pubblico in materia di occupazione, emesso di recente dalla Regione Puglia:
Con l'atto del Dirigente del Servizio Lavoro e Cooperazione del 5 febbraio 2010, n. 38 si approva l'Avviso Pubblico nell'ambito del programma WELFARE TO WORK: Azione di Sistema per le politiche di Re-Impiego per la presentazione da parte delle imprese presenti sul territorio della Regione Puglia di domande di incentivo all'assunzione di lavoratori/lavoratrici svantaggiati e della domanda di concessione di una dote formativa per azioni di adeguamento delle competenze.
La dotazione finanziaria del presente Avviso è di 12 milioni di euro.Il bando si pone due obiettivi:

- contribuire alle assunzioni a tempo indeterminato da parte delle imprese di lavoratori svantaggiati come ad esempio i cassa integrati o i disoccupati da oltre 24 mesi grazie a un finanziamento straordinario della Regione di 12.000 euro a nuovo assunto, contributo che potrà arrivare a 14.000 e per chi avrà un'età superiore ai 45 anni ;
- contribuire alla riqualificazione degli stessi lavoratori attraverso un contributo regionale da 1500 a 4500 euro come dote formativa finalizzata all'adattamento delle competenze degli assunti.
Sono ammesse a presentare domanda di partecipazione le imprese, le cooperative, i consorzi di piccole e medie imprese, aventi sede legale e/o produttiva nel territorio della Regione Puglia.
Il provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 28 dell'11 febbraio 2010.

martedì 2 febbraio 2010

Ammortizzatori sociali







Il collega Marco Marino ci informa che la Regione Puglia, sottoscrivendo con le parti sociali il verbale del 28/01/2010, ha concesso la proroga degli ammortizzatori sociali in deroga. Le prestazioni a sostegno del reddito potranno essere richieste utilizzando il modello InpsMobilità in Deroga

mercoledì 27 gennaio 2010

Part-time nell'edilizia

La circolare INPS n.6/2010 fornisce chiarimenti in merito alla disciplina contributiva dei contratti part-time nel settore edile, stipulati in eccedenza rispetto al limite fissato dal contratto collettivo firmato il18/06/2008. Contestualmente l'INPS indica al personale ispettivo le modalità operative in relazione a tale fattispecie.

Al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di lavoro sommerso ed irregolare, il vigente CCNL del settore Edilizia Industria, disciplina il lavoro a tempo parziale; in particolare l’articolo 78 del CCNL, dopo aver previsto il part-time orizzontale, verticale e misto, stabilisce che:“... un'impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato”. Dispone inoltre che: “Resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa”. Pertanto, una volta raggiunta la percentuale del 3% del totale dei lavoratori a tempo indeterminato, o superato il limite del 30% degli operai a tempo pieno, ogni ulteriore contratto a tempo parziale, viola le regole contrattuali.
Il predetto limite del 3% vale per le assunzioni part-time effettuate dopo l’entrata in vigore del nuovo CCNL, escludendo dal calcolo i part-time già stipulati a tale data.
Istituto caratteristico per i lavoratori del settore edile è quello della contribuzione virtuale, che trova applicazione ove non si verifichi l'impiego del lavoratore per tutto l'orario contrattualmente previsto e tale minore prestazione lavorativa non sia dovuta ad eventi ben determinati. La contribuzione virtuale è applicata anche al part-time in edilizia ma, nel caso in cui la stipula di tale rapporto sia avvenuta in violazione del limite contrattualmente stabilito, ogni rapporto stipulato oltre tale limite comporta l’applicazione della contribuzione virtuale come se il rapporto non fosse a tempo parziale.
Pertanto, se in sede di accertamento ispettivo viene rilevato un superamento della citata percentuale dei lavoratori part-time rispetto al totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, gli Enti Previdenziali procederanno al recuperano dei benefici contributivi eventualmente fruiti con riferimento ai lavoratori che superano detto limite percentuale e con effetto dal periodo di paga successivo alla data del citato superamento.

martedì 26 gennaio 2010

Programma AR.CO

Giovedì 28 gennaio p.v., alle ore 10, presso il Centro per l'Impiego di Poggiardo (LE), si terrà un incontro informativo e di consulenza specialistica sulle opportunità di accesso ai contributi per le Aziende con le nuove assunzioni previste dal Programma AR.CO. del Ministero del Lavoro.Venerdì 29 gennaio p.v. alle ore 11,30, presso la sede del Centro per l’Impiego di Lecce (Palazzo Centrum), si terrà analogo incontro formativo.
La partecipazione è libera

venerdì 22 gennaio 2010

Compensazioni IVA

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n.1 del 15/01/10, definisce le modalità di controllo preventivo delle compensazioni dei crediti relativi all’imposta sul valore aggiunto ovvero alla cosiddetta “compensazione orizzontale” dei crediti IVA: l’uso dei crediti IVA per il pagamento, mediante modello F24, di imposte, contributi INPS, premi INAIL, e delle altre somme dovute allo Stato, alle regioni e ad altri enti previdenziali.
In particolare, l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti IVA di importo superiore a 10.000 euro può avvenire solo successivamente alla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui gli stessi risultano, e può
essere operato solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, consentendo all’Amministrazione finanziaria il controllo tempestivo tra i crediti indicati in dichiarazione e quelli utilizzati in compensazione nel modello F24.
Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
Lo scopo delle modifiche normative è quello di contrastare gli abusi dello strumento della compensazione orizzontale di crediti IVA che non risultano dalla dichiarazione annuale

L’ipotesi di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per un ammontare superiore a € 50.000, prevede l'inasprimento della sanzione (fino al 200 per cento) ed esclude, in generale, la definizione agevolata (pagamento di un quarto della sanzione irrogata).
Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti, di cui sia constatata l’esistenza, in misura superiore al limite di 10.000 euro in data precedente a quella di presentazione della dichiarazione annuale, o in misura superiore al limite di €15.000 senza che sia stato apposto sulla dichiarazione il visto di conformità, continua ad applicarsi la sanzione prevista per l'omesso versamento (30 per cento del credito indebitamente utilizzato in compensazione).
Le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2010 e riguardano i crediti esposti nelle dichiarazioni e nelle istanze presentate a partire da tale data.
La circolare n.1/2010 dell'Agenzia delle Entrate esamina tutte le principali novità introdotte dalla nuova norma.

sabato 9 gennaio 2010

Avvisi Pubblici Progettto AR.CO.

Il sito LPS (Lavoro e Politiche Sociali), 8/01/2009, pubblica "Opportunità per piccole e medie imprese dell’artigianato e del commercio".
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l'assistenza tecnica di Italia Lavoro S.p.A., finanzia a favore di piccole e medie imprese dell'artigianato e del commercio (turismo):
- contributi finalizzati all'inserimento occupazionale
- contributi finalizzati all'assistenza tecnica/consulenza specialistica
- contributi finalizzati al sostegno alla creazione d'impresa. Per ulteriori informazioni vai alla Sezione Progetti e Programmi di incentivazione al reinserimento o inserimento lavorativo
del sito://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/

martedì 17 novembre 2009

Disponibili gli strumenti per ZonaFranca

Agevolazioni Zona-Franca a LECCE
Previste dalle Finanziarie 2007 e 2008, sono aree infra-comunali di dimensione minima prestabilita dove si concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese. Obiettivo prioritario delle ZFU è favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale, e con potenzialità di sviluppo. In questa prima fase pilota, l'istituzione di un numero limitato ZFU nelle città italiane, distribuite sul territorio nazionale, prevede agevolazioni fiscali e previdenziali per rafforzare la crescita imprenditoriale e occupazionale nelle piccole imprese di nuova costituzione ivi localizzate. Tali agevolazioni, della durata di 5 anni (con graduale phasing out negli anni successivi), consistono in:
esenzione dalle imposte sui redditie
senzione dall'IRAP
esenzione dall'ICI
esonero dal versamento dei contributi previdenziali
In misura minore e circoscritta, è previsto anche il sostegno ad imprese già operanti nelle medesime aree. Nel suo disegno definitivo, il dispositivo approvato estende l'ammissibilità ai benefici ad aree urbane, caratterizzate da significativi fenomeni di disagio sociale, localizzate in 22 città L'area d'intervento per il territorio comunale di LECCE è rappresentato nella foto. Tutte le informazioni utili sono reperibili sul sito del Comune di Lecce cliccando il link Zona-Franca, oppure: http://www.comune.lecce.it/comunelecce/Settori/Programmazione+e+Strategie+Territoriali/Programmi+Complessi/Zona+Franca+Urbana/">


venerdì 13 novembre 2009

Benefici ai Familiari delle Vittime sul Lavoro


Riceviamo e volentieri pubblichiamo un articolo del collega Consulente del Lavoro Dott. Marco Marino apparso sul bimestrale "Progetto Salento", rivista edita a Felline, Frazione di Alliste (LE).

venerdì 6 novembre 2009

Candidature & Nomine




Nella convocazione del Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecce dello scorso 30 ottobre figurava, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la Nomina Consigliere in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Moschettini di Copertino e indicazioni dei nominativi da proporre in seno alla Commissione Provinciale per le pari opportunità tra uomo e donna. Il bando indetto dalla Provincia di Lecce, relativo alla Commissione Pari Opportunità, è stato veicolato dall'Ordine agli iscritti, mentre la richiesta della Fondazione Moschettini, pervenuta fin da giugno, è stata celata e resa nota solo in sede di Consiglio. Le consigliere Capoccia e Russo, con apposita nota che si riporta per compiutezza d'informazione, hanno chiesto di conoscere i motivi ostativi alla divulgazione della richiesta della Fondazione Moschettini. In attesa di conoscere la motivazione che ne ha impedito la capillare diffusione ci si chiede:


in presenza di più candidature è lecito che alcuni consiglieri propongano ed infine promuovano solo alcune di esse senza specificarne i criteri di nomina adottati, quali ad es. : l’anzianità d’iscrizione, le valutazioni per competenza, l’ordine cronologico di arrivo delle domande o, in ultima analisi, il sorteggio?
Quali sono state le procedure di nomina adottate nel consiglio del 30 ottobre scorso, garantiscono democrazia e trasparenza?

giovedì 5 novembre 2009

Vademecum DURC




Il 23 ottobre scorso, presso la sede INAIL di Lecce, si è tenuto un incontro tra la nuova dirigenza dell’Istituto ed una rappresentanza del Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. Nel corso dell’incontro si è convenuto di adottare le linee guida utili ai fini del rilascio del DURC.
Si riportano le linee guida del Vademecum DURC:
Hotels Puglia

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