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mercoledì 2 febbraio 2011

Dichiarazione Iva autonoma entro febbraio

  • Le novità introdotte dal D.L. 78/2009 precludono l’esonero dalla presentazione della comunicazione dati iva a quei contribuenti che non hanno la possibilità di presentare la dichiarazione Iva al di fuori della dichiarazione unificata, ossia coloro che riscontrano un conguaglio annuale a debito.
    Ciò crea una disparità di trattamento tra i contribuenti creditori e debitori non consentendo a questi ultimi la possibilità di anticipare la presentazione della dichiarazione annuale Iva e, conseguentemente, di non trasmettere la comunicazione dati Iva.
    L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1 del 25 gennaio 2011 ha quindi cambiato orientamento ritenendo valida la possibilità anche per i debitori di sganciare la dichiarazione Iva da Unico.
    In sostanza indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale, tutti i soggetti passivi d’imposta possono presentare la dichiarazione Iva entro il mese di febbraio di ciascun anno e, in tale ipotesi, sono esonerati dall’obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati Iva.
    Pertanto la presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale Iva, comporta che:
  • il versamento del saldo annuale deve essere effettuato entro il 16 marzo in un’unica soluzione ovvero rateizzando da tale data le somme dovute, maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ciascuna rata successiva alla prima
  • non si può differire il pagamento dell’imposta alle scadenze di Unico.

venerdì 22 gennaio 2010

Compensazioni IVA

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n.1 del 15/01/10, definisce le modalità di controllo preventivo delle compensazioni dei crediti relativi all’imposta sul valore aggiunto ovvero alla cosiddetta “compensazione orizzontale” dei crediti IVA: l’uso dei crediti IVA per il pagamento, mediante modello F24, di imposte, contributi INPS, premi INAIL, e delle altre somme dovute allo Stato, alle regioni e ad altri enti previdenziali.
In particolare, l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti IVA di importo superiore a 10.000 euro può avvenire solo successivamente alla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui gli stessi risultano, e può
essere operato solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, consentendo all’Amministrazione finanziaria il controllo tempestivo tra i crediti indicati in dichiarazione e quelli utilizzati in compensazione nel modello F24.
Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
Lo scopo delle modifiche normative è quello di contrastare gli abusi dello strumento della compensazione orizzontale di crediti IVA che non risultano dalla dichiarazione annuale

L’ipotesi di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per un ammontare superiore a € 50.000, prevede l'inasprimento della sanzione (fino al 200 per cento) ed esclude, in generale, la definizione agevolata (pagamento di un quarto della sanzione irrogata).
Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti, di cui sia constatata l’esistenza, in misura superiore al limite di 10.000 euro in data precedente a quella di presentazione della dichiarazione annuale, o in misura superiore al limite di €15.000 senza che sia stato apposto sulla dichiarazione il visto di conformità, continua ad applicarsi la sanzione prevista per l'omesso versamento (30 per cento del credito indebitamente utilizzato in compensazione).
Le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2010 e riguardano i crediti esposti nelle dichiarazioni e nelle istanze presentate a partire da tale data.
La circolare n.1/2010 dell'Agenzia delle Entrate esamina tutte le principali novità introdotte dalla nuova norma.
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