Pubblichiamo, in anteprima, le disposizioni Inail circa la richiesta di Durc da parte dei Comuni che subordinano il rinnovo delle licenze per le posizioni di commercio ambulante a posto fisso..
Con circolare n. 111 del 14/10/2009 , l'INPS detta le modalità operative con le quali le aziende agricole possono fruire dello sgravio contributivo Per gli sgravi autorizzati per il 2008, valevoli per un triennio sino a tutto il 2010, le aziende dovranno presentare apposita istanza cartacea seguendo il modello allegato alla circolare. Successivamente le sedi territorialmente competenti procederanno ad acquisire l’importo degli sgravi indicato nell’istanza distinguendo fra la quota datore di lavoro e quota lavoratore per il beneficio di sua competenza.
Con avviso pubblico la Consigliera Regionale di Parità,(dott. Serenella Molendini effettiva e Teresa Zaccaria supplente), intende contribuire alla realizzazione di Progetti tesi a promuovere le pari opportunità e il principio di non discriminazione nei luoghi di lavoro, Sono ammessi a presentare proposte progettuali soggetti pubblici e privati, aventi sede operativa nel territorio della Regione Puglia, come: Comitati Pari Opportunità, Associazioni femminili, Organizzazioni no profit, Centri Risorse, Cooperative, purché, queste ultime, composte almeno per il 60% da donne. Il contributo, per ciascuna iniziativa valutata positivamente, non potrà superare un massimo di Euro 20.000,00 Ciascun soggetto, a pena di esclusione, potrà presentare una sola istanza di candidatura che deve pervenire in un plico debitamente sigillato, e deve riportare esternamente, a pena di esclusione, i seguenti riferimenti: 1) Indicazione del soggetto proponente; 2) Dicitura “Avviso pubblico per la presentazione di progetti per azioni positive per la promozione delle Pari Opportunità nella Regione Puglia”.
Il dossier deve inoltre essere consegnato, pena l’esclusione, a mano o a mezzo servizio postale, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo:
Ufficio della Consigliera Regionale di Parità – via P. Gobetti, 26 -70125 -Bari entro e non oltre le ore 13,00 del 30.10.2009
L’avviso, unitamente ai suoi allegati, è prelevabile al seguente indirizzo Internet:www.consparitàpuglia.it
Il pacchetto di norme previste dal Testo Unico della sicurezza sul lavoro, entrate in vigore il 16 maggio scorso, ha già perso per strada qualche pezzo. Con la circolare n. 17 del 12 maggio 2009, Ministero del Lavoro ha congelato l’operatività dell’obbligo di comunicazione all’Inail degli infortuni che comportano assenza dal lavoro superiore ad un giorno (art. 18, c.1, lett. r) del Dlgs 81/2008. L’obbligo è destinato ad operare unicamente quando saranno definite e rese pubbliche, tramite apposito decreto interministeriale, le regole di funzionamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP). Il termine per l’adempimento dell’obbligo di comunicazione decorrerà dalla scadenza dei sei mesi successivi all’adozione del suddetto decreto interministeriale. Sono invece in vigore dal 16 maggio scorso gli adempimenti relativi a: - divieto delle visite mediche preassuntive (art. 41, comma 3, lett. a); - valutazione dei rischi concernenti lo stress lavoro-correlato e apposizione della data certa sul documento di valutazione dei rischi, insieme con le relative sanzioni (art. 306, comma 2 e articolo 28, commi 1 e 2). Con una nota del 15 maggio 2009 il Ministero del Lavoro, in considerazione dell'evoluzione normativa ancora in corso, ha disposto lo slittamento al 16 agosto 2009 del termine per la comunicazione all'INAIL del nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Trattasi della comunicazione che deve essere effettuata per ciascuna azienda o unità produttiva in cui essa si articola e che deve far riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente. L’adempimento va espletato entro il 31 marzo di ogni anno, ma per il 2009 era stato prorogato al 16 maggio e ora al 16 agosto 2009.
Cassazione: stesse garanzie su informazioni, protezioni edirettive. In azienda ai lavoratori autonomi spettano le stesse garanzie dei dipendenti su informazioni, protezioni, controlli e direttive dei superiori: lo stabilisce la Corte di Cassazione, che il 6 maggio scorso ha emesso la Sentenza 18998/2009 confermando la condotta omissiva colposa del direttore delegato alla sicurezza, condannato per omicidio colposo dopo la morte di un lavoratore autonomo che spesso si fermava in azienda per qualche extra. La Cassazione ha confermato che la responsabilità derivante dalla posizione di garanzia del direttore nei confronti dei dipendenti, che lo obbliga ad avvertirli dei rischi e a fornire tutte le misure di protezione, viene estesa anche nei confronti di un lavoratore autonomo. In linea di principio poi, un eventuale comportamento imprudente del lavoratore non attenua la colpa del datore di lavoro.
Con la Circolare n. 20 del 17/02/2009 l'INPS indica le nuove modalità di comunicazione per l'assunzione dei lavoratori domestici. Dal 29 gennaio 2009 i datori di lavoro domestico devono presentare, anziché al Centro per l'impiego, direttamente all'INPS tutte le comunicazioni: assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro. Dette comunicazioni, nonchè tutte le eventuali altre informazioni richieste, inviate all'Inps podurranno piena efficacia nei confronti dei Servizi competenti del Ministero del lavoro, dell'Inail, nonché della Prefettura-ufficio territoriale del Governo. Le comunicazioni dovranno essere effettuate a mezzo dei nuovi modello COLD-ASS e COL-VAR.