- La cir.INPS n.36 del 09/03/2010 fornisce le istruzioni per beneficiare delle indennità nei casi di cessazione del rapporto di collaborazione, tali disposizioni riguardano i collaboratori a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata (quindi con aliquota 25,72% nel 2009 e 26,72 nel 2010)
L’erogazione di tale indennità è ammessa al verificarsi dell’evento “fine lavoro”, rilevabile dalle comunicazioni obbligatorie che il committente è tenuto ad inviare anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro. Gli interessati devono presentare domanda secondo apposita modulistica e previa dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di qualificazione professionale.
Per aver diritto all’indennità devono sussistere, in via congiunta, le seguenti condizioni:
monocommitenza: i collaboratori devono svolgere la propria attività esclusivamente per un unico committente, riferita all’ultimo rapporto di lavoro, ossia quello per il quale si è verificato l’evento di “fine lavoro”;
dato reddituale riferito all’anno precedente: per il 2010 si deve considerare il reddito lordo percepito nell’anno 2009 e compreso tra 5.000 euro e 20.000 euro;
accredito contributivo nell’anno di riferimento: deve essere accreditata presso la gestione separata nell’anno di riferimento almeno una mensilità;
assenza contratto di lavoro: i collaboratori devono risultare senza contratto di lavoro da almeno due mesi;
accredito contributivo nell’anno precedente: devono essere accreditate, nell’anno precedente, nella gestione separata almeno tre mensilità.
La domanda deve essere presentata dall’interessato, alla sede INPS territorialmente competente entro 30 giorni dalla data di fine lavoro.
La prestazione consiste nella liquidazione di un’indennità una tantum, pari al 30 % del reddito percepito nell’anno 2009 e, comunque, non superiore ai 4.000 euro per la richiesta formulata nel corrente anno.
venerdì 12 marzo 2010
Sostegno del Reddito
martedì 16 febbraio 2010
Incentivo all'Assunzione
Il collega Marco MARINO ci riporta la notizia su un nuovo avviso pubblico in materia di occupazione, emesso di recente dalla Regione Puglia:
Con l'atto del Dirigente del Servizio Lavoro e Cooperazione del 5 febbraio 2010, n. 38 si approva l'Avviso Pubblico nell'ambito del programma WELFARE TO WORK: Azione di Sistema per le politiche di Re-Impiego per la presentazione da parte delle imprese presenti sul territorio della Regione Puglia di domande di incentivo all'assunzione di lavoratori/lavoratrici svantaggiati e della domanda di concessione di una dote formativa per azioni di adeguamento delle competenze.
La dotazione finanziaria del presente Avviso è di 12 milioni di euro.Il bando si pone due obiettivi:
- contribuire alle assunzioni a tempo indeterminato da parte delle imprese di lavoratori svantaggiati come ad esempio i cassa integrati o i disoccupati da oltre 24 mesi grazie a un finanziamento straordinario della Regione di 12.000 euro a nuovo assunto, contributo che potrà arrivare a 14.000 e per chi avrà un'età superiore ai 45 anni ;
- contribuire alla riqualificazione degli stessi lavoratori attraverso un contributo regionale da 1500 a 4500 euro come dote formativa finalizzata all'adattamento delle competenze degli assunti.
Sono ammesse a presentare domanda di partecipazione le imprese, le cooperative, i consorzi di piccole e medie imprese, aventi sede legale e/o produttiva nel territorio della Regione Puglia.
Il provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 28 dell'11 febbraio 2010.
Con l'atto del Dirigente del Servizio Lavoro e Cooperazione del 5 febbraio 2010, n. 38 si approva l'Avviso Pubblico nell'ambito del programma WELFARE TO WORK: Azione di Sistema per le politiche di Re-Impiego per la presentazione da parte delle imprese presenti sul territorio della Regione Puglia di domande di incentivo all'assunzione di lavoratori/lavoratrici svantaggiati e della domanda di concessione di una dote formativa per azioni di adeguamento delle competenze.
La dotazione finanziaria del presente Avviso è di 12 milioni di euro.Il bando si pone due obiettivi:
- contribuire alle assunzioni a tempo indeterminato da parte delle imprese di lavoratori svantaggiati come ad esempio i cassa integrati o i disoccupati da oltre 24 mesi grazie a un finanziamento straordinario della Regione di 12.000 euro a nuovo assunto, contributo che potrà arrivare a 14.000 e per chi avrà un'età superiore ai 45 anni ;
- contribuire alla riqualificazione degli stessi lavoratori attraverso un contributo regionale da 1500 a 4500 euro come dote formativa finalizzata all'adattamento delle competenze degli assunti.
Sono ammesse a presentare domanda di partecipazione le imprese, le cooperative, i consorzi di piccole e medie imprese, aventi sede legale e/o produttiva nel territorio della Regione Puglia.
Il provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 28 dell'11 febbraio 2010.
martedì 2 febbraio 2010
Ammortizzatori sociali
mercoledì 27 gennaio 2010
Part-time nell'edilizia
La circolare INPS n.6/2010 fornisce chiarimenti in merito alla disciplina contributiva dei contratti part-time nel settore edile, stipulati in eccedenza rispetto al limite fissato dal contratto collettivo firmato il18/06/2008. Contestualmente l'INPS indica al personale ispettivo le modalità operative in relazione a tale fattispecie.
Al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di lavoro sommerso ed irregolare, il vigente CCNL del settore Edilizia Industria, disciplina il lavoro a tempo parziale; in particolare l’articolo 78 del CCNL, dopo aver previsto il part-time orizzontale, verticale e misto, stabilisce che:“... un'impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato”. Dispone inoltre che: “Resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa”. Pertanto, una volta raggiunta la percentuale del 3% del totale dei lavoratori a tempo indeterminato, o superato il limite del 30% degli operai a tempo pieno, ogni ulteriore contratto a tempo parziale, viola le regole contrattuali.
Il predetto limite del 3% vale per le assunzioni part-time effettuate dopo l’entrata in vigore del nuovo CCNL, escludendo dal calcolo i part-time già stipulati a tale data.
Istituto caratteristico per i lavoratori del settore edile è quello della contribuzione virtuale, che trova applicazione ove non si verifichi l'impiego del lavoratore per tutto l'orario contrattualmente previsto e tale minore prestazione lavorativa non sia dovuta ad eventi ben determinati. La contribuzione virtuale è applicata anche al part-time in edilizia ma, nel caso in cui la stipula di tale rapporto sia avvenuta in violazione del limite contrattualmente stabilito, ogni rapporto stipulato oltre tale limite comporta l’applicazione della contribuzione virtuale come se il rapporto non fosse a tempo parziale.
Pertanto, se in sede di accertamento ispettivo viene rilevato un superamento della citata percentuale dei lavoratori part-time rispetto al totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, gli Enti Previdenziali procederanno al recuperano dei benefici contributivi eventualmente fruiti con riferimento ai lavoratori che superano detto limite percentuale e con effetto dal periodo di paga successivo alla data del citato superamento.
Il predetto limite del 3% vale per le assunzioni part-time effettuate dopo l’entrata in vigore del nuovo CCNL, escludendo dal calcolo i part-time già stipulati a tale data.
Istituto caratteristico per i lavoratori del settore edile è quello della contribuzione virtuale, che trova applicazione ove non si verifichi l'impiego del lavoratore per tutto l'orario contrattualmente previsto e tale minore prestazione lavorativa non sia dovuta ad eventi ben determinati. La contribuzione virtuale è applicata anche al part-time in edilizia ma, nel caso in cui la stipula di tale rapporto sia avvenuta in violazione del limite contrattualmente stabilito, ogni rapporto stipulato oltre tale limite comporta l’applicazione della contribuzione virtuale come se il rapporto non fosse a tempo parziale.
Pertanto, se in sede di accertamento ispettivo viene rilevato un superamento della citata percentuale dei lavoratori part-time rispetto al totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, gli Enti Previdenziali procederanno al recuperano dei benefici contributivi eventualmente fruiti con riferimento ai lavoratori che superano detto limite percentuale e con effetto dal periodo di paga successivo alla data del citato superamento.
martedì 26 gennaio 2010
Programma AR.CO
Giovedì 28 gennaio p.v., alle ore 10, presso il Centro per l'Impiego di Poggiardo (LE), si terrà un incontro informativo e di consulenza specialistica sulle opportunità di accesso ai contributi per le Aziende con le nuove assunzioni previste dal Programma AR.CO. del Ministero del Lavoro.Venerdì 29 gennaio p.v. alle ore 11,30, presso la sede del Centro per l’Impiego di Lecce (Palazzo Centrum), si terrà analogo incontro formativo.
La partecipazione è libera
La partecipazione è libera
venerdì 22 gennaio 2010
Compensazioni IVA
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n.1 del 15/01/10, definisce le modalità di controllo preventivo delle compensazioni dei crediti relativi all’imposta sul valore aggiunto ovvero alla cosiddetta “compensazione orizzontale” dei crediti IVA: l’uso dei crediti IVA per il pagamento, mediante modello F24, di imposte, contributi INPS, premi INAIL, e delle altre somme dovute allo Stato, alle regioni e ad altri enti previdenziali.
In particolare, l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti IVA di importo superiore a 10.000 euro può avvenire solo successivamente alla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui gli stessi risultano, e può
essere operato solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, consentendo all’Amministrazione finanziaria il controllo tempestivo tra i crediti indicati in dichiarazione e quelli utilizzati in compensazione nel modello F24.
Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
Lo scopo delle modifiche normative è quello di contrastare gli abusi dello strumento della compensazione orizzontale di crediti IVA che non risultano dalla dichiarazione annuale
L’ipotesi di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per un ammontare superiore a € 50.000, prevede l'inasprimento della sanzione (fino al 200 per cento) ed esclude, in generale, la definizione agevolata (pagamento di un quarto della sanzione irrogata).
Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti, di cui sia constatata l’esistenza, in misura superiore al limite di 10.000 euro in data precedente a quella di presentazione della dichiarazione annuale, o in misura superiore al limite di €15.000 senza che sia stato apposto sulla dichiarazione il visto di conformità, continua ad applicarsi la sanzione prevista per l'omesso versamento (30 per cento del credito indebitamente utilizzato in compensazione).
Le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2010 e riguardano i crediti esposti nelle dichiarazioni e nelle istanze presentate a partire da tale data.
La circolare n.1/2010 dell'Agenzia delle Entrate esamina tutte le principali novità introdotte dalla nuova norma.
In particolare, l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti IVA di importo superiore a 10.000 euro può avvenire solo successivamente alla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui gli stessi risultano, e può
essere operato solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, consentendo all’Amministrazione finanziaria il controllo tempestivo tra i crediti indicati in dichiarazione e quelli utilizzati in compensazione nel modello F24.
Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
Lo scopo delle modifiche normative è quello di contrastare gli abusi dello strumento della compensazione orizzontale di crediti IVA che non risultano dalla dichiarazione annuale
L’ipotesi di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per un ammontare superiore a € 50.000, prevede l'inasprimento della sanzione (fino al 200 per cento) ed esclude, in generale, la definizione agevolata (pagamento di un quarto della sanzione irrogata).
Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti, di cui sia constatata l’esistenza, in misura superiore al limite di 10.000 euro in data precedente a quella di presentazione della dichiarazione annuale, o in misura superiore al limite di €15.000 senza che sia stato apposto sulla dichiarazione il visto di conformità, continua ad applicarsi la sanzione prevista per l'omesso versamento (30 per cento del credito indebitamente utilizzato in compensazione).
Le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2010 e riguardano i crediti esposti nelle dichiarazioni e nelle istanze presentate a partire da tale data.
La circolare n.1/2010 dell'Agenzia delle Entrate esamina tutte le principali novità introdotte dalla nuova norma.
sabato 9 gennaio 2010
Avvisi Pubblici Progettto AR.CO.
Il sito LPS (Lavoro e Politiche Sociali), 8/01/2009, pubblica "Opportunità per piccole e medie imprese dell’artigianato e del commercio".
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l'assistenza tecnica di Italia Lavoro S.p.A., finanzia a favore di piccole e medie imprese dell'artigianato e del commercio (turismo):
- contributi finalizzati all'inserimento occupazionale
- contributi finalizzati all'assistenza tecnica/consulenza specialistica
- contributi finalizzati al sostegno alla creazione d'impresa. Per ulteriori informazioni vai alla Sezione Progetti e Programmi di incentivazione al reinserimento o inserimento lavorativo
del sito://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l'assistenza tecnica di Italia Lavoro S.p.A., finanzia a favore di piccole e medie imprese dell'artigianato e del commercio (turismo):
- contributi finalizzati all'inserimento occupazionale
- contributi finalizzati all'assistenza tecnica/consulenza specialistica
- contributi finalizzati al sostegno alla creazione d'impresa. Per ulteriori informazioni vai alla Sezione Progetti e Programmi di incentivazione al reinserimento o inserimento lavorativo
del sito://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/
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