
martedì 24 giugno 2008
lunedì 16 giugno 2008
Dalla Corte di Cassazione (sui redditi di lav. autonomo)
Sentenza 05 giugno 2008, n. 14847: tutte le somme versate sul conto bancario di un professionista, anche laddove cointestato con il coniuge, sono indice di reddito per il fisco e vanno, conseguentemente, imputate all’attività di lavoro autonomo. Rientrano nel computo dei redditi da lavoro autonomo anche i passaggi di denaro prima versato e poi prelevato che il contribuente attribuisca a somme affidategli in amministrazione. In questo caso viene, comunque, fatta salva la prova contraria.
domenica 15 giugno 2008
Crediti d'Imposta per ricerca e sviluppo
AGENZIA delle ENTRATE - Circolare 13 giugno 2008, n. 46
L’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito al credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo. Si precisa, fra l’altro, che il limite complessivo di costi ammissibili di 50 milioni di euro e la maggiorazione dell'aliquota al 40% per i costi relativi a specifici contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca, introdotti dalla Finanziaria 2008, possono essere applicati anche nel periodo di imposta, successivo a quello in corso al 31/12/2006. Non rappresentando il credito d'imposta un aiuto di stato, può essere cumulato con altre agevolazioni.
L’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito al credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo. Si precisa, fra l’altro, che il limite complessivo di costi ammissibili di 50 milioni di euro e la maggiorazione dell'aliquota al 40% per i costi relativi a specifici contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca, introdotti dalla Finanziaria 2008, possono essere applicati anche nel periodo di imposta, successivo a quello in corso al 31/12/2006. Non rappresentando il credito d'imposta un aiuto di stato, può essere cumulato con altre agevolazioni.
giovedì 5 giugno 2008
Il neo T.U.Sicurezza affronta le proroghe

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI – Comunicato 30 maggio 2008
Sono stati abrogati tutti gli obblighi di comunicazione, che sarebbero entrati in vigore il prossimo 15 giugno, tra appaltante e sub-appaltatore, rinviando all’autonomia contrattuale delle parti sociali la definizione dei modi più appropriati di regolazione delle comunicazioni in questione. Inoltre, è stata differita al 1° gennaio 2009 l’applicazione dell’obbligo delle visite mediche pre-assuntive come previste dal Testo unico in materia di salute e sicurezza.
Sono stati abrogati tutti gli obblighi di comunicazione, che sarebbero entrati in vigore il prossimo 15 giugno, tra appaltante e sub-appaltatore, rinviando all’autonomia contrattuale delle parti sociali la definizione dei modi più appropriati di regolazione delle comunicazioni in questione. Inoltre, è stata differita al 1° gennaio 2009 l’applicazione dell’obbligo delle visite mediche pre-assuntive come previste dal Testo unico in materia di salute e sicurezza.
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