mercoledì 27 gennaio 2010

Part-time nell'edilizia

La circolare INPS n.6/2010 fornisce chiarimenti in merito alla disciplina contributiva dei contratti part-time nel settore edile, stipulati in eccedenza rispetto al limite fissato dal contratto collettivo firmato il18/06/2008. Contestualmente l'INPS indica al personale ispettivo le modalità operative in relazione a tale fattispecie.

Al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di lavoro sommerso ed irregolare, il vigente CCNL del settore Edilizia Industria, disciplina il lavoro a tempo parziale; in particolare l’articolo 78 del CCNL, dopo aver previsto il part-time orizzontale, verticale e misto, stabilisce che:“... un'impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato”. Dispone inoltre che: “Resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa”. Pertanto, una volta raggiunta la percentuale del 3% del totale dei lavoratori a tempo indeterminato, o superato il limite del 30% degli operai a tempo pieno, ogni ulteriore contratto a tempo parziale, viola le regole contrattuali.
Il predetto limite del 3% vale per le assunzioni part-time effettuate dopo l’entrata in vigore del nuovo CCNL, escludendo dal calcolo i part-time già stipulati a tale data.
Istituto caratteristico per i lavoratori del settore edile è quello della contribuzione virtuale, che trova applicazione ove non si verifichi l'impiego del lavoratore per tutto l'orario contrattualmente previsto e tale minore prestazione lavorativa non sia dovuta ad eventi ben determinati. La contribuzione virtuale è applicata anche al part-time in edilizia ma, nel caso in cui la stipula di tale rapporto sia avvenuta in violazione del limite contrattualmente stabilito, ogni rapporto stipulato oltre tale limite comporta l’applicazione della contribuzione virtuale come se il rapporto non fosse a tempo parziale.
Pertanto, se in sede di accertamento ispettivo viene rilevato un superamento della citata percentuale dei lavoratori part-time rispetto al totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, gli Enti Previdenziali procederanno al recuperano dei benefici contributivi eventualmente fruiti con riferimento ai lavoratori che superano detto limite percentuale e con effetto dal periodo di paga successivo alla data del citato superamento.

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