mercoledì 23 febbraio 2011

Conciliazione e Certificazione

Conciliazione e Certificazione:nuove prospettive per i Consulenti del Lavoro
La Fondazione Studi ha organizzato i corsi sulla mediazione civile e commerciale che stanno ricevendo, presso i Consigli Provinciali, un gradimento elevato con iscrizioni numerosissime. Il 20 marzo entrerà in vigore la nuova normativa che riconosce l'istituto della Conciliazione e la nuova Certificazione dei contratti presso i consulenti del lavoro, salvo le eccezioni previste dal Milleproroghe che incideranno marginalmente sulla professione dei consulenti del lavoro. Le iscrizioni ai corsi sono numerosissime e provengono da quasi tutto il territorio nazionale, tranne alcune eccezioni.
La provincia di Lecce, ad esempio, conta pochissime prenotazioni poiché il Presidente dell’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Lecce non ha dato corso ad un preciso invito della Fondazione Studi. Quest'ultimo organismo ha formulato ed inviato una esplicita comunicazione promuovendo l’organizzazione dei corsi presso tutti i Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro.
La Fondazione Studi, nella comunicazione d’inizio dei corsi inviata ai primi di febbraio, aveva espressamente invitato i Consigli Provinciali “a volere dare massima diffusione agli iscritti della presente comunicazione”, e pertanto i Consulenti del Lavoro della provincia di Lecce, causa l’omessa capillare diffusione di tale comunicazione, sono stati privati della possibilità di valutare l’importanza dell’offerta formativa; ancor più se si considera che le "Commissioni di Concilizione e di Certificazione" sono nominate dai Consigli Provinciali e per i componenti è previsto un obbligo di formazione specifica per il tramite della Fondazione Studi del Consiglio Nazionale.

mercoledì 2 febbraio 2011

Dichiarazione Iva autonoma entro febbraio

  • Le novità introdotte dal D.L. 78/2009 precludono l’esonero dalla presentazione della comunicazione dati iva a quei contribuenti che non hanno la possibilità di presentare la dichiarazione Iva al di fuori della dichiarazione unificata, ossia coloro che riscontrano un conguaglio annuale a debito.
    Ciò crea una disparità di trattamento tra i contribuenti creditori e debitori non consentendo a questi ultimi la possibilità di anticipare la presentazione della dichiarazione annuale Iva e, conseguentemente, di non trasmettere la comunicazione dati Iva.
    L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1 del 25 gennaio 2011 ha quindi cambiato orientamento ritenendo valida la possibilità anche per i debitori di sganciare la dichiarazione Iva da Unico.
    In sostanza indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale, tutti i soggetti passivi d’imposta possono presentare la dichiarazione Iva entro il mese di febbraio di ciascun anno e, in tale ipotesi, sono esonerati dall’obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati Iva.
    Pertanto la presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale Iva, comporta che:
  • il versamento del saldo annuale deve essere effettuato entro il 16 marzo in un’unica soluzione ovvero rateizzando da tale data le somme dovute, maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ciascuna rata successiva alla prima
  • non si può differire il pagamento dell’imposta alle scadenze di Unico.
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