mercoledì 2 febbraio 2011

Dichiarazione Iva autonoma entro febbraio

  • Le novità introdotte dal D.L. 78/2009 precludono l’esonero dalla presentazione della comunicazione dati iva a quei contribuenti che non hanno la possibilità di presentare la dichiarazione Iva al di fuori della dichiarazione unificata, ossia coloro che riscontrano un conguaglio annuale a debito.
    Ciò crea una disparità di trattamento tra i contribuenti creditori e debitori non consentendo a questi ultimi la possibilità di anticipare la presentazione della dichiarazione annuale Iva e, conseguentemente, di non trasmettere la comunicazione dati Iva.
    L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1 del 25 gennaio 2011 ha quindi cambiato orientamento ritenendo valida la possibilità anche per i debitori di sganciare la dichiarazione Iva da Unico.
    In sostanza indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale, tutti i soggetti passivi d’imposta possono presentare la dichiarazione Iva entro il mese di febbraio di ciascun anno e, in tale ipotesi, sono esonerati dall’obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati Iva.
    Pertanto la presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale Iva, comporta che:
  • il versamento del saldo annuale deve essere effettuato entro il 16 marzo in un’unica soluzione ovvero rateizzando da tale data le somme dovute, maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ciascuna rata successiva alla prima
  • non si può differire il pagamento dell’imposta alle scadenze di Unico.

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