martedì 19 maggio 2009

Dlgs 81/2008

Il pacchetto di norme previste dal Testo Unico della sicurezza sul lavoro, entrate in vigore il 16 maggio scorso, ha già perso per strada qualche pezzo.
Con la
circolare n. 17 del 12 maggio 2009, Ministero del Lavoro ha congelato l’operatività dell’obbligo di comunicazione all’Inail degli infortuni che comportano assenza dal lavoro superiore ad un giorno (art. 18, c.1, lett. r) del Dlgs 81/2008. L’obbligo è destinato ad operare unicamente quando saranno definite e rese pubbliche, tramite apposito decreto interministeriale, le regole di funzionamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP). Il termine per l’adempimento dell’obbligo di comunicazione decorrerà dalla scadenza dei sei mesi successivi all’adozione del suddetto decreto interministeriale.
Sono invece in vigore dal 16 maggio scorso gli adempimenti relativi a:
- divieto delle visite mediche preassuntive (art. 41, comma 3, lett. a);
- valutazione dei rischi concernenti lo stress lavoro-correlato e apposizione della data certa sul documento di valutazione dei rischi, insieme con le relative sanzioni (art. 306, comma 2 e articolo 28, commi 1 e 2)
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Con una nota del 15 maggio 2009 il Ministero del Lavoro, in considerazione dell'evoluzione normativa ancora in corso, ha disposto lo slittamento al 16 agosto 2009 del termine per la comunicazione all'INAIL del nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Trattasi della comunicazione che deve essere effettuata per ciascuna azienda o unità produttiva in cui essa si articola e che deve far riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente. L’adempimento va espletato entro il 31 marzo di ogni anno, ma per il 2009 era stato prorogato al 16 maggio e ora al 16 agosto 2009
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