lunedì 10 gennaio 2011

Accertamento

Nuovi accertamenti esecutivi, niente sanzione per omesso versamento
Il coordinamento tra vecchio e nuovo regime, previsto dalla legge, esclude l’irrogazione di qualsiasi sanzione «aggiuntiva»
A decorrere dal 1° luglio 2011, gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto i periodi d’imposta 2007 e successivi avranno la caratteristica di essere atti immediatamente esecutivi nel senso che decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento di quanto accertato, senza che sia stato effettuato l’adempimento e previo affidamento delle somme dovute, l’agente della riscossione potrà procedere ad esecuzione forzata.In proposito, dovrà essere inserita nella motivazione di detti atti “l’intimazione ad adempiere, entro il termine per la proposizione del ricorso, all’obbligo del pagamento degli importi negli stessi indicati”, oppure, in caso di tempestiva impugnazione, degli importi dovuti a titolo provvisorio.
Cosa accade se il contribuente non adempie entro i termini di legge: nell’ipotesi di tardivo oppure omesso versamento non potrebbero trovare applicazione le sanzioni di cui all’art. 13, comma 2 del DLgs. n. 471 del 1997.Infatti, la norma richiamata disciplina unicamente le sanzioni irrogabili in ipotesi di omessi o ritardati versamenti diretti, ossia i versamenti per i quali assume un ruolo di centralità la figura del contribuente il quale dichiara e assolve il proprio debito tributario, con l’Amministrazione finanziaria interessata al riscontro della correttezza dell’adempimento: nel caso di specie, al contrario, il contribuente “subisce” la riscossione coattiva da parte dell’Amministrazione che si trasforma da spettatrice a parte attiva attraverso l’intimazione ad adempiere al pagamento di tributi e sanzioni accertati.
Del resto, anche oggi nessuna sanzione per omesso o ritardato versamento può essere irrogata nell’ipotesi in cui un contribuente, destinatario di un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette, non versi gli importi accertati: in un caso del genere, infatti, l’Ufficio procederà all’iscrizione a ruolo di dette somme e al contribuente verrà notificata una cartella di pagamento senza applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento; neppure nell’ipotesi di mancato pagamento della cartella al contribuente verrà irrogata alcuna sanzione, ma verranno applicati gli interessi di mora nonché i compensi della riscossione nella misura del 9%.
Inoltre, a conferma della non applicabilità delle sanzioni di cui si discute agli omessi versamenti conseguenti alla notifica dei nuovi accertamenti “esecutivi” è sufficiente richiamare il disposto dell’art. 29, comma 1, lett. g) del DL 78/2010 il quale contempla come “i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) (accertamenti esecutivi, ndr), ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni del presente comma”.
Il DLgs. 471/97 deve “coordinarsi” con quanto disposto dal DL 78/20110
Pertanto, l’articolo 13, comma 2 del DLgs n. 471/1997, nella parte in cui dispone che “fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 (30% dell’importo non versato, ndr), si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto” deve trovare coordinamento con quanto previsto dalle nuove disposizioni in materia di accertamenti esecutivi.
Quindi, procedendo con il nuovo riferimento, la corretta lettura del secondo comma dell’art. 13 non può che essere la seguente: “fuori dei casi di tributi (iscritti a ruolo) affidati agli agenti della riscossione ex art. 29 del DL 78/2010, la sanzione prevista al comma 1 (30% dell’importo non versato, ndr), si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto”.Con ciò, escludendo l’applicazione delle sanzioni per ritardato od omesso versamento agli accertamenti “esecutivi” che verranno notificati a decorrere dal 1° luglio 2011, e tale da parificare il nuovo sistema a quello attuale che, come detto, nella fattispecie in esame non contempla alcuna ulteriore sanzione.

http://www.eutekne.info/Sezioni/Articolo_Print.aspx?ID=313271

Nessun commento:

Hotels Puglia

DITE LA VOSTRA su: Formazione continua obbligatoria